Art. 151

In vigore dal 1 gen 1960
Quando debba procedersi alla temporanea rimozione di un sostegno isolato, si deve provvedere preventivamente alla adozione di idoneo sostegno compensativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-151

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Art. 151 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo