Art. 147

In vigore dal 1 gen 1960
Prima della cessazione definitiva dei lavori in una miniera sotterranea, il direttore deve attuare le misure di sicurezza prescritte dall'ingegnere capo e chiudere stabilmente le aperture dei pozzi e delle gallerie. La chiusura degli imbocchi di una cava sotterranea prima dell'abbandono è eseguita dall'imprenditore e, in caso di inosservanza e su invito del Distretto minerario, dal proprietario, salvo il diritto di rivalsa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-147

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Art. 147 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo