Art. 152

In vigore dal 1 gen 1960
L'armamento deve essere particolarmente curato e controllato quando i lavori si approssimano a faglie importanti di posizione nota o a zone già coltivate. Analoghe cautele devono adottarsi per l'armatura in corrispondenza della comunicazione dei cantieri di coltivazione con le vie di accesso e nelle biforcazioni ed incroci delle gallerie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-152

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Art. 152 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo