Art. 148

In vigore dal 1 gen 1960
È fatto obbligo di armare o rivestire tempestivamente e solidamente le vie sotterranee, i cantieri ed ogni altro scavo quando la natura delle rocce lo richieda. Le caratteristiche degli eventuali sostegni e rivestimenti speciali adottati devono essere comunicate al Distretto minerario. Nelle miniere di carbone, l'armatura dei cantieri nei quali ha inizio la coltivazione per lunghi fronti deve essere convenientemente rinforzata per adeguarla alle spinte supplementari che vi si possono verificare, adottando pile un legname, longarine in ferro ed altri mezzi di analoga efficacia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-148

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Art. 148 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo