Art. 144

In vigore dal 1 gen 1960
Gli imbocchi dei pozzi e delle vie inclinate più di 300 sull'orizzontale debbono essere muniti di ripari e tenuti sgombri da materiali od oggetti pesanti che possano cadere. Gli imbocchi dei fornelli di gettito debbono avere idonea protezione ed i loro sbocchi nelle vie di carreggio devono essere protetti in modo da evitare pericoli per caduta di materiali. Gli imbocchi o pozzetti o di fornelli debbono avere l'accesso in traverse o sul fianco della galleria, fuori della sezione libera normale. Abbandono dei lavori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-144

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Art. 144 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo