Art. 141

In vigore dal 29 dic 1996
Ogni miniera o cava sotterranea deve essere progettata e realizzata in maniera tale che, in caso di inagibilità di una via di comunicazione con l'esterno, i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro da altra via collegante il sotterraneo con l'esterno; tale disposizione non si applica ai lavori di tracciamento, preparazione e ricerca. Qualora le due vie d'uscita siano costituite da pozzi di transito del personale, devono essere munite anche di scale. I pozzi profondi più di cento metri, attraverso i quali si effettua il normale transito del personale, devono essere muniti di apparecchi di sollevamento atti al trasporto delle persone.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-141

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Art. 141 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo