Art. 138
In vigore dal 1 gen 1960
Le staffe e i ganci metallici che collegano le funi alle braghe della carica debbono avere resistenza non minore di quella globale di tutte le funi che ad essi fanno capo ed essere tali da escludere la possibilità di apertura accidentale. Le braghe devono rispondere agli stessi requisiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-138