Art. 133

In vigore dal 1 gen 1960
Per ogni via di lizza dei materiali di cava l'imprenditore di lizzatura deve presentare al sindaco una denuncia di esercizio analoga a quella prescritta, e regolata, per l'apertura delle cave, dall' e successivi del presente decreto;
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-133

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Art. 133 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo