Art. 136

In vigore dal 1 gen 1960
Le operazioni di lizzatura devono essere eseguite sotto la diretta sorveglianza del capo lizza o del capo cava.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-136

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 136 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo