Art. 132
In vigore dal 1 gen 1960
Quando vengano gettati massi dai piazzali si devono prendere precauzioni affinché i massi stessi non cadano oltre i limiti del terreno destinato alla discarica. I limiti sono resi evidenti con appositi segnali.
Quando le precauzioni di cui sopra non siano sufficienti deve essere predisposto dal sorvegliante uni servizio di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-132