Art. 127

In vigore dal 1 gen 1960
Se lo sparo delle mine è effettuato in vicinanza, di strade che possono essere raggiunte da proiezioni di materiali, debbono essere disposte, a ciascun estremo della zona pericolosa, persone munite di segnale rosso per sospendere il transito. Il tratto di strada interessato deve essere preventivamente fatto sgombrare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-127

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Art. 127 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo