Art. 123

In vigore dal 1 gen 1960
Se il piazzale di un'escavazione è sovrastante a quello di un'altra, i lavori debbono essere condotti in modo da impedire la caduta accidentale di materiali nella escavazione sottostante. Qualora si tratti di imprese diverse debbono essere presi accordi per regolare lo sparo delle mine. Quando le misure adottate non soddisfino alle esigenze della sicurezza, l'ingegnere capo impone, in via definitiva, prescrizioni in proposito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-123

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Art. 123 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo