Art. 126

In vigore dal 1 gen 1960
Se nonostante le misure di cui all' non è possibile impedire la caduta di materiali in luoghi di proprietà altrui, il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo valutati i preminenti interessi, può disporre che il tiro delle mine avvenga ugualmente. Il decreto stabilisce altresì le ore e le modalità dello sparo. Durante le operazioni di brillamento è fatto divieto ai terzi di trattenersi fuori riparo nella zona di pericolo. Quando occorra, il decreto dispone che la forza pubblica intervenga per assicurare l'allontanamento temporaneo delle persone dalla zona di pericolo e può imporre cauzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-126

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Art. 126 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo