Art. 130

In vigore dal 1 gen 1960
La riquadratura dei massi deve essere eseguita in luoghi che abbiano un piano di appoggio stabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-130

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Art. 130 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo