Art. 131

In vigore dal 1 gen 1960
Durante la manovra, il taglio e la riquadratura dei blocchi è fatto divieto di introdursi negli spazi angusti adiacenti o di approssimarsi alle parti da separarsi mediante tagli a meno che una puntellatura o altra misura, garantisca da pericolosi movimenti del masso o di parti di esso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-131

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Art. 131 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo