Art. 139

In vigore dal 1 gen 1960
Il capo lizza deve curare il buono stato della via di lizza, dei pioli e delle basi e assicurarsi della efficienza del materiale impiegato. Gli operai addetti alle vie di lizza debbono avvertire immediatamente il capo lizza di ogni imperfezione, insufficienza o guasto che riscontrino nel materiale adoperato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-139

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Art. 139 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo