Art. 28

In vigore dal 29 dic 1996
1. Per le attività estrattive relative a minerali di seconda categoria la denuncia di esercizio di cui all' e le eventuali variazioni di cui all' sono trasmesse anche al Comune ove i lavori si svolgono mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Quando la cava dia tenuta in esercizio da persone non regolarmente costituite in società, deve essere nominato un rappresentante ai fini del presente decreto e di tutti i rapporti in genere con l'autorità mineraria. Qualora gli interessati non vi abbiano provveduto l'Ingegnere capo fissa un termine di tre mesi. In caso di mancato adempimento si applica la procedura prevista dall', comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 28 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo