Titolo II›Capo I
Art. 24
In vigore dal 29 dic 1996
1. I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o delle ripresa.
2. La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:
a) gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava;
b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile;
d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.
3. Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante.
4. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-24