Titolo IICapo I

Art. 24

In vigore dal 29 dic 1996
1. I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o delle ripresa. 2. La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro: a) gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava; b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo; c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile; d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno. 3. Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante. 4. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-24

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Art. 24 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo