Capo V

Art. 20

In vigore dal 1 gen 1960
Gli imprenditori di miniere o di cave devono favorire la formazione professionale delle maestranze come elemento di rilevante importanza ai fini della sicurezza del lavoro. A tal fine essi sono tenuti a collaborare con gli organi dello Stato e con gli appositi Enti pubblici per lo sviluppo dell'istruzione professionale e per l'addestramento dei lavoratori dipendenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-20

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Art. 20 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo