Capo V

Art. 21

In vigore dal 1 gen 1960
È fatto obbligo di impiegare in posti che comportino autonomia di determinazione o di esecuzione soltanto lavoratori che abbiano una formazione appropriata, che sappiano correntemente leggere e scrivere e che abbiano pratica sufficiente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-21

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Art. 21 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo