Titolo IICapo I

Art. 27

In vigore dal 1 gen 2001
1. In tutte le attività estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ovvero in geologia ed abilitato all'esercizio della professione. 2. Nelle attività estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso, il direttore responsabile può essere in possesso di diploma universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse ovvero in geologia o equipollente, o il diploma di perito minerario o equipollente. 3. Nelle attività di cui al comma 2, con l'esclusione di quelle condotte mediante perforazione, può essere nominato direttore responsabile chi disponga di diploma in discipline tecniche industriali, purchè in possesso di formazione specifica nel settore di cui è responsabile, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi. 4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all' del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono definiti i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 3.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-27

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