Art. 30

In vigore dal 1 gen 1960
Nel caso di variazione del personale dirigente o sorvegliante, ovvero del domicilio dell'imprenditore, se ne deve fare denuncia al Comune nel termine di otto giorni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 30 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo