Art. 30
In vigore dal 1 gen 1960
Nel caso di variazione del personale dirigente o sorvegliante, ovvero del domicilio dell'imprenditore, se ne deve fare denuncia al Comune nel termine di otto giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-30