Art. 148

Art. 148

153 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
È fatto obbligo di armare o rivestire tempestivamente e solidamente le vie sotterranee, i cantieri ed ogni altro scavo quando la natura delle rocce lo richieda. Le caratteristiche degli eventuali sostegni e rivestimenti speciali adottati devono essere comunicate al Distretto minerario. Nelle miniere di carbone, l'armatura dei cantieri nei quali ha inizio la coltivazione per lunghi fronti deve essere convenientemente rinforzata per adeguarla alle spinte supplementari che vi si possono verificare, adottando pile un legname, longarine in ferro ed altri mezzi di analoga efficacia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-148