Art. 150

Art. 150

155 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Gli organi di sostegno di ancoraggio dei trasportatori meccanici devono essere indipendenti dai preesistenti sostegni del cantiere o della via a meno che questa ultima sia solidamente murata o che i sostegni sia no stati gia proporzionati tenendo conto delle sollecitazioni causate dai trasportatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-150