Art. 158

In vigore dal 1 gen 1960
Dopo il riposo festivo ed ogni altra sospensione del lavoro di durata non inferiore a 24 ore i sorveglianti o altre persone appositamente incaricate debbono accertarsi, prima che il lavoro sia ripreso, delle condizioni di sicurezza dei cantieri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-158

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 158 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo