Art. 153
158 / 697In vigore dal 1 gen 1960
È vietato procedere al ricupero di armature senza ordine del sorvegliante e senza che siano state prese adeguate misure di sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-153