Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo SESTO
Art. 32
In vigore dal 8 ago 1958
I prodotti disciplinati dal presente regolamento debbono essere tenuti dal rivenditore nelle confezioni originali del produttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-32