Art. 32
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo SESTO

Art. 32

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In vigore dal 8 ago 1958
I prodotti disciplinati dal presente regolamento debbono essere tenuti dal rivenditore nelle confezioni originali del produttore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-32