Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo SETTIMO

Art. 34

In vigore dal 8 ago 1958
La produzione e il commercio di acque gassate e bibite analcooliche sono soggetti alla vigilanza, per la tutela della sanità pubblica, a norma degli articoli 242 e 243 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. A tal fine le autorità sanitarie possono far eseguire ispezioni e prelevamenti di campioni nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci di vendita nonché sui mezzi di trasporto di qualsiasi genere.
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