Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo QUINTO

Art. 30

In vigore dal 8 ago 1958
L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio delle fabbriche di acque gassate e di bibite analcooliche è rilasciata dal sindaco nei Comuni che, ai sensi degli del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, abbiano un ufficio sanitario diretto da un ufficiale sanitario nominato in seguito a pubblico concorso. Negli altri Comuni detta autorizzazione viene rilasciata dal prefetto, a seguito delle risultanze degli accertamenti compiuti dall'Ufficio sanitario provinciale; in quest'ultimo caso il sindaco deve trasmettere la domanda dell'interessato al prefetto per il provvedimento di competenza.
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