Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo TERZO

Art. 26

In vigore dal 8 ago 1958
Gli impianti e gli apparecchi per la fabbricazione di acque gassate e bibite analcooliche gassate e quelli per il riempimento delle bottiglie, dei sifoni e degli altri recipienti debbono avere i requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo