Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo TERZO
Art. 26
In vigore dal 8 ago 1958
Gli impianti e gli apparecchi per la fabbricazione di acque gassate e bibite analcooliche gassate e quelli per il riempimento delle bottiglie, dei sifoni e degli altri recipienti debbono avere i requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-26