Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo TERZO

Art. 24

In vigore dal 8 ago 1958
Le parti degli apparecchi che vengono a contatto con le acque gassate e le bibite analcooliche debbono essere di materiale o rivestite di materiale inattaccabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-24

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