Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo SECONDO
Art. 19
In vigore dal 8 ago 1958
I locali destinati alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere distinti da quelli adibiti a deposito di casse, bottiglie ed altri recipienti non in corso di lavorazione.
Il locale destinato al lavaggio dei recipienti deve essere separato, anche soltanto da un tramezzo vetrato a mezz'aria, da quello destinato alla sciroppatura, gassatura, riempimento e chiusura dei recipienti stessi.
La preparazione degli sciroppi, qualora questa venga effettuata nella stessa fabbrica, deve essere eseguita in locali appositi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-19