Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo SECONDO

Art. 15

In vigore dal 21 set 2004
L'anidride carbonica impiegata per la gassazione deve essere esente da gas nocivi. Le sostanze impiegate nella fabbricazione delle bibite analcooliche di qualsiasi tipo debbono essere genuine, in perfetto stato di conservazione. Nella preparazione delle bevande analcoliche è consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all', primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, ed a quelle già autorizzate, altre sostanze comunque idonee all'alimentazione umana. Tale idoneità deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. A tale fine, le imprese interessate comunicano, prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso l'ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva idoneità delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; cura, altresì, con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli elenchi pubblicati ai sensi del presente comma può essere utilizzata da altre imprese senza ulteriori comunicazioni.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-15

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