Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo PRIMO
Art. 2
In vigore dal 8 ago 1958
Sono considerate bibite analcooliche le bibite gassate e non gassate confezionate in bottiglie od altri recipienti a chiusura ermetica, preparate con acqua potabile od acqua minerale naturale contenenti una o più delle seguenti sostanze:
a) succo di frutta;
b) infusi, estratti di frutta o di parti di piante commestibili o amaricanti o aromatizzanti;
c) essenze naturali;
d) saccarosio;
e) acido citrico, acido tartarico.
Il saccarosio può essere sostituito dal destrosio nella misura massima del 10 per cento.
L'eventuale contenuto in alcool etilico non deve essere superiore all'1 per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-2