Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo PRIMO

Art. 2

In vigore dal 8 ago 1958
Sono considerate bibite analcooliche le bibite gassate e non gassate confezionate in bottiglie od altri recipienti a chiusura ermetica, preparate con acqua potabile od acqua minerale naturale contenenti una o più delle seguenti sostanze: a) succo di frutta; b) infusi, estratti di frutta o di parti di piante commestibili o amaricanti o aromatizzanti; c) essenze naturali; d) saccarosio; e) acido citrico, acido tartarico. Il saccarosio può essere sostituito dal destrosio nella misura massima del 10 per cento. L'eventuale contenuto in alcool etilico non deve essere superiore all'1 per cento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-2

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