Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo PRIMO
Art. 6
In vigore dal 21 set 2004
La denominazione "gassosa" è riservata alla bibita incolore preparata con acqua potabile gassata ed edulcorata con saccarosio con l'eventuale aggiunta di acido citrico, acido tartarico ed essenza di limone.
È vietata l'aggiunta di sostanze coloranti nella preparazione della gassosa.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-6