Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo PRIMO

Art. 6

In vigore dal 21 set 2004
La denominazione "gassosa" è riservata alla bibita incolore preparata con acqua potabile gassata ed edulcorata con saccarosio con l'eventuale aggiunta di acido citrico, acido tartarico ed essenza di limone. È vietata l'aggiunta di sostanze coloranti nella preparazione della gassosa. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-6

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