Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo PRIMO
Art. 3
In vigore dal 8 ago 1958
L'impiego, nella preparazione delle bibite analcooliche, di acque minerali naturali, autorizzate ai sensi dell'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
Sulle confezioni è consentito riportare il nome della fonte, escluso ogni riferimento ad indicazioni terapeutiche ed alle caratteristiche medico-fisiche e batteriologiche dell'acqua minerale.
L'acqua minerale deve essere condotta dalla sorgente allo stabilimento mediante apposita canalizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-3