Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo SECONDO

Art. 16

In vigore dal 25 feb 1996
Sono vietate la fabbricazione e la vendita di acque gassate e di bibite analcooliche che contengano: a) metalli tossici; b) glicerina, alcoli diversi dall'etilico, derivati dal dietilenglicole e sostanze dotate di potere schiumogeno ed in genere qualsiasi altra sostanza che per natura, qualità e quantità possa essere nociva; c) anidride solforosa. Sono tollerate tracce di anidride solforosa derivanti dai succhi di frutta impiegati.

Note all'articolo

  • La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera g)) che "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti disposizioni: g) articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera c), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, nonche' ogni altra disposizione in contrasto."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-16

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