Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo SECONDO

Art. 21

In vigore dal 8 ago 1958
Il locale adibito alla preparazione degli sciroppi deve rispondere ai requisiti stabiliti nei precedente , essere munito di lavabo ad acqua corrente ed attrezzato per la conservazione dei succhi di frutta e degli sciroppi. Qualora l'entità della lavorazione lo renda necessario, un apposito idoneo locale deve essere destinato alla conservazione dei succhi di frutta e degli sciroppi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-21

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