Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo SECONDO

Art. 17

In vigore dal 8 ago 1958
Le bottiglie e gli altri recipienti destinati a contenere le acque gassate e le bibite debbono essere a fondo piano; la loro forma ed il sistema di chiusura debbono essere tali da consentirne il razionale lavaggio e la disinfezione. È vietato, in ogni caso, usare bottiglie con chiusura cosiddetta "a pallottola". Le bottiglie e gli altri recipienti, gli anelli ed i dischi di guarnizione, i mastici delle chiusure dei sifoni ed in genere qualsiasi accessorio con i quali le acque gassate e le bibite analcooliche vengono a contatto non debbono cedere piombo, arsenico, antimonio ed altre sostanze nocive. Gli oggetti fabbricati con resine sintetiche non debbono essere plastificati con sostanze dotate di azione tossica. I tappi a corona, ove contengano uno strato conglomerato di sughero, debbono portare sulla faccia destinata a mettersi a diretto contatto col liquido uno strato di materiale plastico o di altro isolante idoneo e rispondente ai requisiti del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo