Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo SECONDO
Art. 20
In vigore dal 8 ago 1958
I locali adibiti alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere rispondenti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303, avere una superficie non inferiore a mq. 60, ed inoltre debbono:
a) avere soffitto e pareti intonacati, queste ultime rivestite almeno fino all'altezza di m. 1,60 con materiale lavabile, nonché pavimenti impermeabili raccordati a sagoma curva con le pareti ed acclivi verso un fognolo, munito di chiusura idraulica, per lo scarico delle acque di lavaggio;
b) essere adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, essere ubicati a conveniente distanza da ogni causa di insalubrità e non avere comunicazione diretta con ambienti di abitazione;
c) avere un numero di latrine non interiore ad una per ogni 25 lavoratori.
Le latrine debbono essere aereate ed illuminate direttamente dall'esterno, fornite di vaso a cacciata d'acqua e di antilatrina provvista di lavabo a rubinetto ad acqua grondante. I pavimenti delle latrine e delle antilatrine e le pareti delle medesime, fino all'altezza di m. 1,80, debbono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile.
Non possono essere adibiti alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-20