Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo SECONDO

Art. 20

In vigore dal 8 ago 1958
I locali adibiti alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere rispondenti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303, avere una superficie non inferiore a mq. 60, ed inoltre debbono: a) avere soffitto e pareti intonacati, queste ultime rivestite almeno fino all'altezza di m. 1,60 con materiale lavabile, nonché pavimenti impermeabili raccordati a sagoma curva con le pareti ed acclivi verso un fognolo, munito di chiusura idraulica, per lo scarico delle acque di lavaggio; b) essere adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, essere ubicati a conveniente distanza da ogni causa di insalubrità e non avere comunicazione diretta con ambienti di abitazione; c) avere un numero di latrine non interiore ad una per ogni 25 lavoratori. Le latrine debbono essere aereate ed illuminate direttamente dall'esterno, fornite di vaso a cacciata d'acqua e di antilatrina provvista di lavabo a rubinetto ad acqua grondante. I pavimenti delle latrine e delle antilatrine e le pareti delle medesime, fino all'altezza di m. 1,80, debbono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile. Non possono essere adibiti alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
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