Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo TERZO
Art. 24
24 / 40In vigore dal 8 ago 1958
Le parti degli apparecchi che vengono a contatto con le acque gassate e le bibite analcooliche debbono essere di materiale o rivestite di materiale inattaccabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-24