Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo QUINTO

Art. 29

In vigore dal 8 ago 1958
Chiunque intenda impiantare una fabbrica di acque gassate o di bibite analcooliche deve presentare al sindaco del Comune nel cui territorio avrà sede la fabbrica domanda contenente le seguenti indicazioni: a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa; b) la sede della fabbrica; c) la denominazione ed il tipo dei prodotti che si intendono fabbricare; d) la descrizione e gli estremi di deposito dell'eventuale marchio di fabbrica che valga ad identificare l'impresa. La domanda, inoltre, deve essere corredata: a) della pianta della fabbrica in scala non inferiore a 1: 100; b) della descrizione dei locali e della attrezzatura di cui agli e successivi del titolo III; c) della documentazione relativa alla potabilità dell'acqua ed alla idoneità della rete di distribuzione; d) del parere dell'ufficiale sanitario; e) della documentazione relativa all'idoneità del trattamento prescelto per assicurare la salubrità e la conservazione delle bibite analcooliche; f) di un esemplare dell'eventuale marchio di fabbrica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-29

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