Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo QUINTO

Art. 31

In vigore dal 8 ago 1958
Accertata l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento l'autorità competente ai sensi del precedente articolo rilascia l'autorizzazione, la quale deve contenere: 1) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa; 2) la località in cui è posta la fabbrica; 3) la denominazione ed il tipo dei prodotti che si intendono fabbricare; 4) il trattamento prescelto per assicurare la salubrità e la conservazione delle bibite analcooliche; 5) la descrizione dell'eventuale marchio di fabbrica e degli estremi del deposito; 6) le indicazioni e le condizioni ritenute necessarie caso per caso. Il cambiamento di titolare deve essere notificato all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione perché venga modificato l'intestatario. Le spese per i sopraluoghi, analisi ed accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei fabbricanti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-31

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