Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo QUINTO
Art. 31
31 / 40In vigore dal 8 ago 1958
Accertata l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento l'autorità competente ai sensi del precedente articolo rilascia l'autorizzazione, la quale deve contenere:
1) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;
2) la località in cui è posta la fabbrica;
3) la denominazione ed il tipo dei prodotti che si intendono fabbricare;
4) il trattamento prescelto per assicurare la salubrità e la conservazione delle bibite analcooliche;
5) la descrizione dell'eventuale marchio di fabbrica e degli estremi del deposito;
6) le indicazioni e le condizioni ritenute necessarie caso per caso.
Il cambiamento di titolare deve essere notificato all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione perché venga modificato l'intestatario.
Le spese per i sopraluoghi, analisi ed accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei fabbricanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-31