Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo SETTIMO

Art. 36

In vigore dal 8 ago 1958
Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall', ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondono in tutto o in parte ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, l'autorità sanitaria che ha disposto il prelevamento trasmette rapporto all'autorità giudiziaria, corredato di tutti gli atti relativi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-36

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