Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo SETTIMO
Art. 37
In vigore dal 8 ago 1958
I contravventori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, maggiorata nella misura prevista dall', comma secondo del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250, senza pregiudizio delle altre pene delle quali i contravventori fossero passibili per effetto delle disposizioni del Codice penale e delle altre leggi speciali.
Storico versioni
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