Art. 1

In vigore dal 8 ago 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: È approvato il regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi, nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1958 GRONCHI ZOLI - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - COLOMBO - GAVA - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 60. - RELLEVA
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