Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo QUARTO
Art. 28
In vigore dal 8 ago 1958
Le persone comunque addette alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere, almeno una volta all'anno, sottoposte, da parte dell'ufficiale sanitario, a visita medica di controllo, alla vaccinazione contro le febbri tifoide e paratifoidi, nonché a quegli altri eventuali accertamenti che si rendessero necessari.
L'onere di tali accertamenti grava sul conduttore della fabbrica che è tenuto a conservare la relativa documentazione e a presentarla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
I conduttori delle fabbriche hanno l'obbligo, inoltre, di denunciare tempestivamente all'autorità sanitaria locale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattie trasmissibili e di infezioni della cute e delle mucose verificatosi tra le persone addette alla preparazione di acque gassate e bibite analcooliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-28