Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo QUINTO
Art. 29
29 / 40In vigore dal 8 ago 1958
Chiunque intenda impiantare una fabbrica di acque gassate o di bibite analcooliche deve presentare al sindaco del Comune nel cui territorio avrà sede la fabbrica domanda contenente le seguenti indicazioni:
a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;
b) la sede della fabbrica;
c) la denominazione ed il tipo dei prodotti che si intendono fabbricare;
d) la descrizione e gli estremi di deposito dell'eventuale marchio di fabbrica che valga ad identificare l'impresa.
La domanda, inoltre, deve essere corredata:
a) della pianta della fabbrica in scala non inferiore a 1: 100;
b) della descrizione dei locali e della attrezzatura di cui agli e successivi del titolo III;
c) della documentazione relativa alla potabilità dell'acqua ed alla idoneità della rete di distribuzione;
d) del parere dell'ufficiale sanitario;
e) della documentazione relativa all'idoneità del trattamento prescelto per assicurare la salubrità e la conservazione delle bibite analcooliche;
f) di un esemplare dell'eventuale marchio di fabbrica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-29